Obbligo della nomina dell’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) secondo quanto rivisto dall’art.14 del D.Lgs 15/2009
Obblighi in materia di Performance per le pubbliche amministrazioni
Gli Ordini, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, convertito in legge n. 125/2013, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance né a dotarsi dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), pertanto tale figura coincide con il RPCT – Dottore Agronomo Andrea Sanna (andreasanna.agro@gmail.com), cel. 3403593453, (nominato nella seduta del Consiglio dell’Ordine Provinciale del 28/12/2021 con Delibera n.9.)Il comma 2 bis dell’art. 2 del decreto legge 31.08.2013, n. 101 stabilisce infatti:“ Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi· del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4,· del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”